di Mario STIGLIANO
La Sez. 4 della Cassazione Penale il 28 maggio con sentenza n. 22837 ha dichiarato infondato il ricorso di un Datore di Lavoro alla condanna del Tribunale di Sondrio in ordine al reato di cui all’art. 590 co. 1, 2 e 3 con attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all’aggravante contestata, con il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p..
All’imputato era stato contestato di avere cagionato per colpa generica e specifica lesioni personali comportanti una malattia guaribili in 61 giorni; “in particolare di non aver adottato e di non avere atto adottare nell’esercizio delle attività lavorative le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori ponendo altresì in essere condotte contravvenzionabili”.
Il lavoratore, operante in un cantiere forestale, impegnato nel taglio di una pianta veniva investito e travolto da una parte del tronco che si era spaccato longitudinalmente.
I Giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che “al lavoratore non fosse stata data una adeguata formazione, né una adeguata informazione a proposito delle tecniche di taglio delle piante inclinate. Inoltre nel documento di valutazione dei rischi non si leggeva alcuna valutazione a proposito del cosiddetto rischio di scosciamento che può insorgere nel caso di taglio di piante inclinate con una tecnica sbagliata. In tale situazione non era pertanto da ritenersi imprevedibile un anomalo comportamento del lavoratore”.
Safety Focus – Anno II – Numero 09 – 19 Giugno 2015