di Mario STIGLIANO e Federica PALMIERI
Il 18 agosto 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n. 145 che dà attuazione alla Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
Si tratta di un provvedimento che riporta i requisiti minimi per la prevenzione degli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Si basa sulle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128/ (Norme di polizia delle miniere e delle cave), al D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave), al D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), al D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 ed al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/08).
Il D.Lgs 145/2015 all’articolo 2, lettera t, dà la definizione di ‘Incidente grave’: “l’incidente che si pone in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:
- un incidente che comporta un’esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare, decessi o lesioni personali gravi;
- un incidente che reca all’impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
- qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull’impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione sull’impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture;
- qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3).”
Com’è composto Decreto 145/2015?
L’intero Capo II del D.Lgs. 145/2015 è dedicato alla “PREVENZIONE DEI GRANDI INCIDENTI” (artt. 3-10).
All’Art. 8 viene istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare che svolge le funzioni di autorità competente responsabile dei compiti assegnati dal decreto (le cui funzioni sono riportate all’art. 9 in collaborazione con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima – Art. 10).
All’Art. 3 si riportano i Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze per la ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, l’Art. 6 invece dettaglia le misure di sicurezza per la operazioni in mare all’interno delle aree autorizzate: in particolare si cita la consultazione tripartita, ai fini dell’effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, che deve riguardare il Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori, e che avrà luogo con modalità e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori (i rappresentanti dei lavoratori vengono consultati anche nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione e non destinato alla produzione ).
Il Capo III disciplina la “PREPARAZIONE E EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI” (artt. 11-18) specificando i Documenti da presentare per lo svolgimento delle suddette operazione (art. 11) e gli atti da redigere, quali la Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione e per un Impianto non destinato alla Produzione (Art. 13), i Piani di risposta alle Emergenze (Art. 14), la Comunicazione di operazioni di pozzo (Art. 15) e Combinate (Art. 16) ma anche la Descrizione del Sistema di Verifica Indipendente (Art. 17) ed inclusa nel Sistema di Gestione della Sicurezza e dell’Ambiente da presentare al Comitato. Si legge poi all’Art. 17 comma 2 che i risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell’operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica.
Il Capo IV illustra la Politica di Prevenzione (definita negli artt. 19-22) che deve essere redatta dall’Operatore ovvero “il licenziatario autorizzato dall’autorità preposta” al rilascio delle licenze a condurre operazioni in mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualità di rappresentante unico (Art. 2 Definizione (cc);
La Politica deve tenere conto della responsabilità primaria dell’operatore, anche per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento.
L’articolo 27 in cui si riassume il Capo VI tratta della “Cooperazione tra Stati membri” che rimane compito del Comitato che deve procedere allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti degli altri Stati membri, tra l’altro attraverso il gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e che svolge consultazioni sull’applicazione del pertinente diritto nazionale e dell’Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea.
Il Capo VII riguarda (art. 28-30) la Preparazione e risposta alle emergenze ovvero i Piani Interni ed Esterni di risposta alle Emergenze in relazione al verificarsi di incidenti gravi.
Nelle Disposizioni finali (Artt. 32-36) fondamentale l’Articolo 33 che detta le sanzioni per tutte le prescrizioni del Decreto Legislativo, mentre l’articolo 33 stabilisce alcuni rinvii dell’applicazione del Decreto: per proprietari, operatori di impianti di produzione pianificati e operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative deve avvenire entro il 19 luglio 2016.
In relazione agli impianti esistenti, l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del decreto, deve avvenire entro il 19 luglio 2018.
Infine il Decreto è composto da 9 Allegati che danno disposizioni in merito a:
- Informazioni da inserire nei documenti presentati per la sicurezza delle operazioni a mare;
- Relazioni periodiche sulle operazioni di pozzo;
- Designazione e il funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare;
- Operatori e i proprietari per la prevenzione degli incidenti gravi;
- Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di messa a punto;
- Informazioni riguardanti le priorità in materia di cooperazione tra operatori e proprietari e il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare;
- Informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze;
- Dettagli da includere nella preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze;
- Condivisione di informazioni e trasparenza.
Scarica il testo: GU 16 settembre 2015 n. 215 Decreto legislativo 18 agosto 2015 n.145
Safety Focus – Anno II – Numero 18 – 2 Novembre 2015