RSPP interno, chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di Silvia NUTINI e Alessia BOLDRINI
Con Interpello n. 24/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni con riguardo alla interpretazione da darsi all’art. 31 co. 6 D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il quesito, posto da Confcommercio, concerne l’interpretazione della qualità di “interno” del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal datore di lavoro, nei casi previsti dalla norma suddetta di necessaria istituzione di tale figura all’interno dell’azienda.
Il comma 6 predetto impone, infatti, l’obbligo di istituire il SPP all’interno dell’azienda ovvero nell’attività produttiva nei seguenti casi: “a) nelle aziende industriali di cui all’art. 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori”.
In base al chiarimento fornito dal Ministero, la ratio di tale previsione consisterebbe nella necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, funzione che viene correttamente svolta solo da un lavoratore che sia posto entro l’organizzazione produttiva. Ne discende, secondo la Commissione interpellata, che si debba considerare interno il Responsabile del SPP quando, “a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, egli sia incardinato dell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda”.
In forza della peculiarità dei compiti assegnati al RSPP e alle capacità e requisiti richiesti, che devono essere “adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”, l’incaricato deve avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda e va da sé che tale conoscenza possa essere garantita solo qualora egli risulti effettivamente inserito nella organizzazione aziendale.
Alla luce di quanto sopra, tuttavia, non deve ritenersi però che il RSPP debba essere necessariamente un dipendente, posto che la qualità di soggetto interno è soddisfatta da un lavoratore “che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività”.
Sarà, quindi, compito del datore di lavoro rendere compatibile la tipologia del rapporto di lavoro e la durata della prestazione con le esigenze che il RSPP deve soddisfare nella propria veste.
Consulta l’Interpello n. 24/2014:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%2024-2014.pdf
Safety Focus – Anno I – Numero 04 – 29 Novembre 2014