Il 22 marzo 2023 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale – con nota prot. 4351 ha fornito l’interpretazione relativa al co. 2 art. 6 del DM 02/09/2021 relativo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio.
Nella nota è indicato, che come è stato già chiarito in altre occasioni, per “documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico” il legislatore intende che le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico.
Safety Focus – Anno X – Numero 2 – 30 Marzo 2023