Preposto alla sorveglianza dei ponteggi, necessaria la formazione Particolare

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha espresso il suo parere in merito al quesito presentato dall’A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili) riguardante “la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex art. 2 comma 1 lettera e)”.

La Commissione riprende la definizione di Preposto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. all’ art. 2, comma 1, lettera e), definisce preposto come “persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” ed i relativi obblighi di cui all’art. 19.

Inoltre, l’art. 136, comma 6, del D.Lgs 81/2008 sancisce che “il Datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Alla luce di quanto sopra la Commissione afferma che la figura del preposto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., non è obbligatoria in azienda, ma è il datore di lavoro che sceglie se individuarla o meno in base a caratteristiche organizzative e strutturali della propria azienda o comunque quando non può personalmente sovraintendere all’attività lavorativa.

In alcuni casi particolari il legislatore invece richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione. È il caso del montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, dei lavori di demolizione, del montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.

Ne consegue che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi disciplinati dall’allegato XXI, anche a quelli previsti dall’articolo 37, comma 7, del D.Lgs 81/2008.

Chiarisce inoltre la Commissione che il Testo Unico prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili. In questi casi non è prevista alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella dell’articolo 37, comma 7, nell’ambito della quale dovranno essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.

 

Interpello n. 16/2015:  http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%2016-2015.pdf

 

Safety Focus – Anno III – Numero 1 – 18 Gennaio 2016