Nuovo codice di prevenzione incendi: in vigore dal 18 novembre 2015

Nuovo codice di prevenzione incendi: in vigore dal 18 novembre 2015

 

di Federica PALMIERI

Il 20 agosto 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139”.

Il nuovo Codice nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Il nuovo Codice di prevenzione incendi risulta costituito da 5 articoli e un allegato:

  • Articolo 1: Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzioni incendi
  • Articolo 2: Campo di applicazione
  • Articolo 3: Impiego dei prodotti per uso antincendio
  • Articolo 4: Monitoraggio
  • Articolo 5: Disposizioni finali
  • Allegato: Norme tecniche di prevenzione incendi suddivise in 4 sezioni principali.

Il primo articolo indica che le norme tecniche di prevenzione incendi approvate si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui a determinati Decreti del Ministro dell’interno, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

L’articolo 2 al comma 1 indica che le norme tecniche citate all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

E tali norme tecniche si possono applicare alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare’. Inoltre per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività.

Senza dimenticare che comunque le norme tecniche possono essere di riferimento anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

 

L’articolo 3 si sofferma invece sull’impiego dei prodotti per uso antincendio.

In particolare i prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del decreto, devono essere:

  1. identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
  2. qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
  3. accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

E l’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal decreto e se:

  1. sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
  2. sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
  3. qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al decreto.

 

L’articolo 4 è relativo al monitoraggio indicando che “la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno, provvede al monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1”.

 

L’articolo 5, che contiene le disposizioni finali, ricorda che ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:

  1. le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al decreto;
  2. le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Inoltre, si indica che per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.

Infine si riporta la struttura dell’allegato, relativo alle Norme tecniche di prevenzione incendi:

Sezione G – Generalità (contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività):

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

 

Sezione S – Strategia antincendio (contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio):

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell’incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

 

Sezione V – Regole tecniche verticali (contiene le regole tecniche di prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno implementate nel tempo):

V.1 Aree a rischio specifico

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

V.3 Vani degli ascensori

 

Sezione M – Metodi (descrizione delle metodologie progettuali):

M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio

M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

 

Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg

 

Safety Focus – Anno II – Numero 14 – 2 Settembre 2015