di Mario STIGLIANO e Federica PALMIERI
Lo scorso 7 luglio è stato approvato il nuovo Accordo – tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano – sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.81/2008.
Nel nuovo Accordo Stato Regioni si richiamano, tra i tanti punti, i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning che devono rispondere a quanto definito nell’Allegato II “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità E-learning”.
Nella premessa all’Accordo, infatti, si precisa che per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento in modalità e-Learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla Contrattazione collettiva, ove previsto, con le modalità disciplinate dal presente accordo: nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II; che la suddetta formazione è possibile per il Modulo A del corso RSPP e che, nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo CSR del 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità e-learning anche per la formazione specifica.
L’Allegato II è così suddiviso:
- REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
- REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO
- PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA
- DOCUMENTAZIONE
Questo Allegato sostituisce completamente l’Allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011, e definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione e dell’aggiornamento in modalità e-Learning.
Nell’Allegato II sono definite le specifiche di carattere organizzativo e tecnico, i profili di competenza per la gestione didattica e tecnica nonché i criteri per la redazione del documento progettuale di ogni corso.
Deve essere redatta, per ogni corso, una scheda progettuale in cui devono esserci presenti:
- Programma completo del corso;
- Modalità di erogazione del corso;
- I nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
- I nomi dei relatori/docenti del corso;
- Scheda tecnica di descrizione della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
- Le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- Le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
- Le modalità di tracciamento delle attività;
- Il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti;
- Le modalità di verifica dell’apprendimento sia intermedie che finale.
Detta scheda dovrà essere resa disponibile al discente che all’atto dell’iscrizione dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
Le attestazioni di frequente e di superamento delle verifiche finali devono essere consegnate o trasmesse personalmente ai discenti. Inoltre l’organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
Safety Focus – Anno III – Numero 10 – 30 Luglio 2016