Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015, ha approvato le nuove linee guida sulla legionellosi. Il documento in questione intende riunire, aggiornare e integrare tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative: “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”, pubblicate in G.U. del 5 maggio 2000; “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali” e  “Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi” (G.U. n 28 del 4 Febbraio 2005 e G.U. n 29 del 5 Febbraio 2005).

Le linee guida sono state aggiornate e raccolte in maniera sistematica e aggiornati assecondando le nuove conoscenze e le recenti ricerche scientifiche.

“Legionellosi è la definizione di tutte le forme morbose causate da batteri Gram-negativi aerobi del genere Legionella”. “Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali […] creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana”.

Le nuove linee guida della Conferenza Stato-Regioni riportano una lunga disamina dei fattori di rischio, delle modalità di trasmissione, dei luoghi, della frequenza della malattia, del trattamento sanitario e clinico che alle patologie viene riservato.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. riporta che il rischio di esposizione a Legionella in qualsiasi ambiente di lavoro richiede l’attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti considerando che al Titolo X del suddetto D. Lgs 81/2008 la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni; più specificatamente, all’Allegato XLVI sia la Legionella pneumophila sia le rimanenti specie di legionelle patogene per l’uomo (Legionella spp.) sono classificate quali agente biologico del gruppo 2 ossia, come definito all’articolo 268 (Classificazione degli agenti biologici) “un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Le misure di sicurezza si dovranno realizzare a seguito del procedimento di valutazione del rischio, indicato sempre al menzionato Titolo X e si dovranno attuare in conformità ai disposti del Titolo I (del citato Decreto Legislativo) riferendosi a quanto riportato negli Artt. 15 e 18″.

Sulla base di quanto definito all’Art. 271, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità e, di conseguenza, deve:

– effettuare la valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico e sulle modalità lavorative che possano determinarne l’esposizione

– adottare misure protettive e preventive in relazione al rischio valutato

– revisionare la valutazione del rischio legionellosi in occasione di modifiche significative dell’attività lavorativa o degli impianti idrici od aeraulici o qualora siano passati 3 anni dall’ultima redazione (fanno eccezione quelle tipologie di strutture per cui è richiesto un più frequente aggiornamento della valutazione del rischio: strutture sanitarie, termali)

– se la valutazione mette in evidenza un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, adottare misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche idonee, al fine di minimizzare il rischio relativo

– adottare misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie, per i laboratori e per i processi industriali

– adottare specifiche misure per l’emergenza, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente dell’agente biologico

– adottare misure idonee affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano una formazione sufficientemente adeguata.

Per l’adozione delle misure protettive, preventive, tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche idonee, si deve fare riferimento a quanto definito nelle presenti Linee guida.

Due sono le categorie professionali particolarmente analizzate: gli operatori sanitari e il settore odontoiatrico.

  • Per gli operatori sanitari il rischio di contrarre la legionellosi si riduce ai casi in cui avvenga l’inalazione di aerosol contaminato (ad esempio durante operazioni che riguardano l’igiene personale del paziente con utilizzo di acqua) al quale peraltro sono esposti anche i pazienti.

Tale evento si configura come poco probabile se la struttura sanitaria si è dotata di un programma di controllo del rischio legionellosi correlata all’assistenza ed alla luce del più ridotto grado di suscettibilità all’infezione da parte di individui con sistema immunitario integro (in particolare in assenza di fattori predisponenti).

Le aziende sanitarie, in relazione alla valutazione del rischio (v. Titolo X – D. Lgs 81/2008 e s.m.i.), individueranno quindi tutte le misure di sicurezza di tipo collettivo necessarie da realizzare ed i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati per tale rischio, da fornire agli operatori preposti alle attività in questione per tutelare la salute di questi soggetti nei confronti del rischio di esposizione a Legionella o nei confronti di rischi di natura non microbiologica, come ad esempio ustioni, lesioni da acqua in pressione, ecc.

Gli operatori devono essere addestrati al corretto utilizzo dei DPI e disporne in quantità e taglia adeguata.

  • Per quanto concerne il settore odontoiatrico possiamo affermare che la qualità dell’acqua è di considerevole importanza poiché sia i pazienti che gli operatori sono regolarmente esposti all’acqua ed all’aerosol generato dagli strumenti rotanti.

E’ importante ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. attuare sempre tutte le misure di sicurezza per evitare il rischio di esposizione a potenziali patogeni e creare un ambiente di lavoro sicuro nel quale trattare i pazienti.

Per minimizzare il rischio nel corso di procedure odontoiatriche, vengono di seguito fornite indicazioni di buona pratica da applicare in tale ambito. Per ridurre la contaminazione microbica si raccomanda di:

  • eliminare dal circuito i tratti esclusi dalle correnti di flusso
  • installare dispositivi anti-ristagno in grado di far circolare l’acqua in continuo, in particolare durante le pause lavorative
  • alimentare il circuito con soluzioni sterili, dopo averlo isolato dalla rete idrica
  • disinfettare l’acqua con trattamenti in continuo o discontinui. Questi ultimi, effettuati periodicamente o tra un paziente e il successivo utilizzando disinfettanti di alto livello, evitano la possibilità di contaminazioni chimiche del campo operatorio, riducono l’esposizione degli operatori e minimizzano il rischio di selezionare microrganismi resistenti, ma richiedono maggiore impegno di risorse e attenzione rispetto ai trattamenti in continuo.

Per ridurre l’esposizione del paziente ad aerosol potenzialmente contaminati e/o minimizzare il rischio nei pazienti più vulnerabili si consiglia di:

  • flussare ciascuno strumento accendendolo a vuoto, all’inizio di ogni giornata lavorativa (tempo minimo 2 minuti) e prima di ogni intervento (tempo minimo 20-30 sec.)
  • installare, subito a monte dei manipoli, filtri (≤ 0,2 μm) in grado di trattenere i microrganismi provenienti dall’interno del circuito
  • acquisire, preliminarmente all’inizio delle cure, informazioni sulla salute del paziente, con particolare riguardo alle condizioni che definiscono il “rischio molto elevato”. In questo caso dovrebbero essere adottate rigorosamente le misure sopra illustrate, volte a contenere il rischio di contaminazione da Legionella.

La ricerca del microorganismo è raccomandata almeno una volta all’anno qualora le misure di minimizzazione del rischio sopra elencate non vengano messe in atto e ogni volta che si verifica un caso di malattia. Ogni studio odontoiatrico deve inoltre tenere un registro degli interventi effettuati.

A tutela della salute del paziente, si sottolinea, infine, che per le procedure chirurgiche invasive devono essere utilizzate esclusivamente soluzioni sterili in circuiti di distribuzione a loro volta sterili.

 

Ogni Datore di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. ha l’obbligo di considerare che il rischio di legionellosi può riguardare sia i propri lavoratori che coloro che frequentano ciascun sito di sua responsabilità e pertanto si ribadisce l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio (revisionandola almeno ogni 3 anni, salvo disposizioni più restrittive), così da mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo descritte nei paragrafi precedenti, non solamente in risposta ad un caso di legionellosi, ma prima che questo si verifichi, quale prevenzione del rischio.

La valutazione del rischio è fondamentale per acquisire conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti in termini di:

  • potenziali di proliferazione batterica al loro interno e di esposizione ad aerosol d’acqua che essi possono determinare;
  • stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti sulla salute dei loro utenti e, più in generale dei frequentatori (lavoratori compresi);
  • definizione ed implementazione delle contromisure adeguate a mitigare il rischio, con un impegno di sforzi e risorse commisurati al potenziale impatto”.

 

Scarica le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi:  http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf

 

Safety Focus – Anno II – Numero 07 – 20 Maggio 2015