Legge di Bilancio 2019, le novità che impattano sulla sicurezza

di Federica PALMIERI

 

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Interessanti sono gli aspetti che toccano il mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione, oltre che con riferimento all’attività assicurativa dell’INAIL, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1:

Maggiorazione delle sanzioni (Comma 445)

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza, sono aumentati, come previsto nella lettera d) del comma 445 gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nella misura:

  • del 10 % per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
  • del 20 % per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Gestione telematica certificati di infortunio o malattia professionale (Comma 525)

Si indica che per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, l’INAIL, a decorrere dal 1 gennaio 2019, trasferirà annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale.

Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

 

Controllo di prevenzione incendi per gli edifici storici (Commi da 566 a 568)

Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

Tutti i Ministeri interessati dovranno provvedere nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 566.

 

Finanziamento dei progetti di investimento e formazione (Comma 1122-1125)

Nel comma 1121 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 si fa riferimento alla revisione delle tariffe INAIL a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; pertanto, si tiene conto delle minori entrate, pari a euro 410 milioni per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021.

In base al successivo comma 1122 si provvede mediante una riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008), per i seguenti importi:

1) euro 110 milioni per il 2019;

2) euro 100 milioni per il 2020;

3) euro 100 milioni per il 2021.

Nel successivo comma 1123 si indica che dovrà fornirsi apposita evidenza contabile di tale riduzione, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati.

Al comma 1124 si specifica che l’Istituto, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, ne assicura al contempo il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate, proporrà al Ministero del lavoro e dell’economia, l’adozione delle conseguenti misure correttive.

Al comma 1125 si trova invece il rinvio dei termini per l’autoliquidazione INAIL.

 

Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (Comma 1141)

È prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi “Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018…”.

 

Safety Focus – Anno VI – Numero 1 – 27 Gennaio 2019