Legge 177/2012 – Bonifica degli ordigni bellici

di Mario STIGLIANO

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero della Difesa n. 82 dell’11 maggio 2015, in G.U. il 26 giugno 2015, entra in vigore dopo 6 mesi– il 26 dicembre 2015 – la Legge n. 177 del 1 ottobre 2012 contenente “Modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”.

Nel dopoguerra nelle città interessate dai bombardamenti erano affissi i seguenti manifesti per allertare i bambini da ordigni inesplosi, adesso viene ampliato a tutti i cantieri con operazioni di scavo.

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Vediamo quali sono le novità introdotte per i Committenti, i Coordinatori in fase di Progettazione e per le imprese esecutrici.

La Legge 177/2012 integra l’art. 28 “Valutazione dei rischi” del D.Lgs 81/2008 l’obbligo di valutare “i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, […], interessati da attività di scavo” i cui destinatari sono le imprese esecutrici con la valutazione effettuata all’interno del Piano Operativo di Sicurezza.

Introduce anche nuovi obblighi per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (art. 91): “Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro  dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute”.

Anche l’art. 100, con l’introduzione dei lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo nell’Allegato XI, obbliga il CSP a tale valutazione.

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Sul Committente ricade l’obbligo di individuare l’impresa specializzata per la bonifica degli ordigni bellici. Sono considerate imprese specializzate quelle in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiegano idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risultano iscritte nell’albo introdotto dalla Decreto n. 82/2015.

Nel caso di rinvenimento di ordigno bellico inesploso durante la BOB questo deve essere scoperto e lasciato dalla ditta qualificata e lasciato sul posto, gli unici autorizzati a far brillare l’ordigno e/o spostarlo sono gli artificieri del GenioDife.

 

Safety Focus – Anno II – Numero 14 – 2 Settembre 2015