‘’Un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa’’ è questa la definizione di lavoro in distacco data dal D.Lgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro).
In caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall’art. 3, comma sesto, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante.
Il datore di lavoro, infatti, in termini generali, è corresponsabile quando abbia consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose.
Alla luce di quanto appena affermato, la Cassazione penale, sez. 4 con sentenza 15696 del 16 aprile 2015, ha respinto il ricorso, confermandone la condanna di colpevolezza, di un datore di lavoro relativamente al decesso per infortunio di un proprio dipendente, per avere consentito allo stesso di svolgere la propria attività presso altra ditta ma senza avere proceduto ad una previa, adeguata valutazione dei rischi connessi a tale attività.
Il datore di lavoro aveva quindi violato i propri doveri di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, inviando il proprio dipendente:
- senza fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici;
- senza collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione.
Safety Focus – Anno II – Numero 06 – 20 Aprile 2015