di Federica Palmieri
“Una persona è sola al lavoro quando non può essere vista o sentita da un’altra persona e quando non può aspettarsi una visita da un altro lavoratore: è importante considerare con attenzione tutte le situazioni. Il lavoro in solitudine riguarda tutti i lavoratori che possono andare per un periodo di tempo in cui non hanno un contatto diretto con un collega”.
Attualmente il lavoro in solitudine è sempre più presente all’interno di molteplici attività di diversi comparti lavorativi.
Quali sono i pericoli a cui questi lavoratori sono esposti?
Sicuramente uno degli aspetti più importanti legati alla mancanza di colleghi o di persone nelle immediate vicinanze è proprio quello correlato al primo soccorso; per gli infortuni in generale infatti, una delle cose più importanti è proprio legato al tempo d’intervento, la possibilità e la capacità di arrivare tempestivamente dall’infortunato scongiura l’aggravarsi delle condizioni cliniche del lavoratore. Il lavoratore isolato potrebbe avere persino difficoltà a comunicare la sua necessità di aiuto, oltre che dover attendere l’intervento di soccorritori terzi.
In seconda analisi il fatto di lavorare da soli può generare uno stato di insicurezza e di ansia, quindi di stress, che può aumentare, a secondo del soggetto, la possibilità di infortuni.
Nella scelta e nella disposizione di questi lavoratori, che saranno poi assegnati dal Datore di Lavoro per svolgere le regolari mansioni, un ruolo molto importante ricopre il Medico Competente che deve assolutamente prendere in considerazione questi aspetti svolgendo un’accurata visita medica e analizzando in fase di elaborazione del protocollo gli esami accurati atti a indagare eventuali controindicazioni.
Come tutti i rischi anche questo deve essere valutato dal Datore di lavoro con particolare attenzione, e dopo averlo ragionevolmente inglobato nella valutazione del rischio bisogna mettere in campo le adeguate misure di prevenzione e protezione che vanno dalla formazione/informazione sul rischio specifico, e come addetti al primo soccorso, al fine di poter meglio riconoscere eventuali sintomi, chiedere tempestivamente aiuto e in alcuni casi auto soccorrersi, fino all’utilizzo di dispositivi portatili con localizzatore che possono in caso di situazioni di allarme attivare automaticamente i soccorsi scongiurando così situazioni molto gravi.
Ricordiamo che in virtù dell’art. 17 del DLgs 81/08 e s.m.i. la valutazione dei rischi è un obbligo che il datore di lavoro non può delegare a nessuno: riguarda tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori delle attività e luoghi in cui essa si svolge e l’organizzazione del lavoro specifica, senza alcuna differenza di genere e di età. Nel documento di valutazione è importante quindi che possano essere individuati i lavoratori che operano in solitario e l’esplicitazione della specifica valutazione dei rischi.
L’Accordo Stato-Regioni che implementa l’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. sulla formazione dei lavoratori indica i titoli dei contenuti della formazione specifica per i lavoratori; tra questi non viene esplicitamente menzionato il lavoro in solitudine (anche se l’ultimo punto “altri rischi” potrebbe ricomprenderlo) in quanto non rappresenta di per sé un rischio, bensì una condizione di lavoro per la quale però il lavoratore deve essere idoneamente formato. In particolare la formazione dovrà riguardare le misure di protezione da attuare in caso di emergenza, le misure di prevenzione atte ad evitare il disagio di una condizione di lavoro che lo pone per tutto l’orario o larga parte di esso in assenza di contatti con altri esseri umani. Nelle organizzazioni quindi in cui è previsto che vi siano uno o più lavoratori che operano da soli, la formazione sui rischi specifici è fondamentale. Inoltre deve essere posta particolare attenzione al “ Piano di evacuazione”. All’interno di detto piano è importante venga inserito uno specifico paragrafo in cui siano individuate le procedure di evacuazione in caso di emergenza e di necessità di primo soccorso per chi opera in solitario.
RUOLI LAVORATIVI CHE PREVEDONO IL LAVORO IN SOLITUDINE (esempi)
- Autotrasportatori
- Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne
- Tecnici di pronto intervento per servizi di pubblica utilità che svolgono il proprio lavoro sul territorio nazionale (energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
- Addetti alle pulizie che operano in orari in cui i locali da pulire non sono “abitati”
- Addetti al controllo del funzionamento di impianti a ciclo continuo
- Addetti ai servizi di vigilanza (che spesso presidiano ampie aree attraverso monitor e telecamere …)
- Addetti al Telelavoro
MANSIONI CHE POSSONO ESSERE SVOLTE ANCHE IN ASSENZA DI ALTRE PERSONE (esempi)
- Lavorazioni in agricoltura
- Lavorazioni del commercio
- Lavorazioni di assistenza impianti e/o di magazzinaggio
- Addetti a particolari attività di riscossione di denaro (esempio addetti al pedaggio autostradale e/o distributori di carburante)
- Macchinisti ferroviari
Scarica le Linee Guida per Lavorare in Solitudine dal sito del SUVA: http://www.suva.ch/it/
Foto tratta da www.suva.ch
Safety Focus – Anno II – Numero 07 – 20 Maggio 2015