L’art. 3, c. 5 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. recita: “Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003(N), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.”
Quello che prevedeva il D.Lgs 81/08 e s.m.i. nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), era che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione erano a carico dell’utilizzatore
Il Decreto 81/2015 all’articolo 35 comma 4 abroga l’articolo del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive.
Egli deve formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con le disposizioni dello stesso D.Lgs 81/08 e s.m.i..
E aggiunge anche che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
Articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015
“Articolo 35 – Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
- Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
Safety Focus – Anno II – Numero 15 – 17 Settembre 2015