di Maria Carmela BONELLI
L’Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego ha avanzato istanza di interpello per chiarire se “i permessi ex art. 50 D.lgs. 81/2008 e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, devono essere considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo».
La Commissione dopo aver ripreso i contenuti dell’art. 50 del D.Lgs 81/2008 relativo alle “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” conclude con il comma 3 del medesimo articolo che, in particolare, sancisce che: “Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale”. La Commissione, per quanto concerne i profili di propria competenza, fermo restando che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico, ritiene che, per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale sia essa pubblica che privata.
Scarica il testo completo dell’Interpello: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-d-lgs-81-08-n-2-2020.pdf
Safety Focus – Anno VII – Numero 02 – 28 febbraio 2020