di Federica PALMIERI
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha posto un quesito alla Commissione Interpelli in merito al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente.
L’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32 comma 4, del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
La Federcoordinatori chiede se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore“.
La Commissione risponde all’interpello confermando che il Decreto 6 marzo 2013 “stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente”.
Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.
Infine, la Commissione chiarisce che, con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.
Scarica il testo dell’Interpello n. 9/2015: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%209-2015.pdf
Safety Focus – Anno II – Numero 19 – 17 Novembre 2015