di Mario STIGLIANO
L’Unione sindacale di Base Vigili del Fuoco ha formulato il seguente quesito alla Commissione Interpelli per sapere “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”.
In primo luogo la Commissione si rifà al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che, all’art. 16 comma 1 cita: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.”
Inoltre l’art. 16 prevede per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Tuttavia perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal sopracitato art. 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.
E tra le caratteristiche indicate nell’art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega ‘sia accettata dal delegato per iscritto’, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.
In conclusione, la Commissione indica che non c’è l’obbligo di accettazione della delega di funzioni da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro: il soggetto delegato può rifiutare la delega.
Scarica il testo dell’Interpello n. 7/2015:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%207-2015.pdf
Safety Focus – Anno II – Numero 19 – 17 Novembre 2015