di Federica PALMIERI
La Commissione Interpelli risponde ad un’istanza avanzata dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), volta a conoscere il parere della stessa in merito alla formazione prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché alla valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa.
A titolo esemplificativo, nel proprio quesito, l’ANCE riporta il caso in cui un lavoratore del settore delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica ”ad hoc” per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per “asfaltista”, figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto stradale o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato.
La Commissione evidenzia che il documento di valutazione dei rischi, secondo le indicazione degli articoli 28 e 29 del D.Lgs n81/2008 e s.m.i., deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.
Da ciò viene fuori che anche l’adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore – da considerarsi parte integrante dell’organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare – è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nell’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e come ribadito nell’Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.
Fatto salvo l’obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all’interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.
In ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.
Commissione per gli Interpelli – Interpello n. 4/2015 con risposta del 24 Giugno 2015
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%204-2015.pdf
Safety Focus – Anno II – Numero 13 – 18 Agosto 2015