di Mario STIGLIANO
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha avanzato istanza di interpello per chiarire se sia possibile “per l’Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui al Decreto Formatori”.
Per rispondere al quesito la Commissione, dopo aver ricordato che dal 18 Marzo 2014 è in vigore il, già più volte citato, Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, sottolinea che tale decreto “identifica un prerequisito — individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) – e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente”.
Inoltre, il Decreto 6 Marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione:
- Area normativa/giuridica/organizzativa.
- Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
- Area relazioni/comunicazione.
Sulla base di queste premesse, la Commissione ritiene che il Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013 imponga “a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) – il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto”.
E colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato Decreto, “dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree”.
Ricordiamo inoltre che, come indicato nell’allegato al Decreto, “ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica”.
In conclusione si afferma che l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro “potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate ‘aree tematiche’ per la quale voglia svolgere le attività di docenza”.
Commissione per gli Interpelli – Interpello n. 2/2015 con risposta del 24 Giugno 2015
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%202-2015.pdf
Safety Focus – Anno II – Numero 13 – 18 Agosto 2015