di Mario STIGLIANO
Il Ministero del Lavoro risponde al quesito posto da Confindustria in merito all’applicazione del DPR 177/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale, come disciplinate dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”.
Secondo Confindustria poiché l’articolo 1, comma 2, del DPR 177/2011 definisce il proprio campo di applicazione “in modo puntuale e circoscritto” ne deriva che tale normativa si applica esclusivamente “ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo” e, di conseguenza, “non si applica alle diverse attività in ambito portuale”.
La Commissione Interpelli premette che l’art. 3 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che “nei riguardi dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298”; mentre il comma 2 dello stesso art. 3 stabilisce poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1991, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298”.
Sulla base di queste premesse la Commissione afferma che, le disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall’art. 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell’intero Titolo II ai mezzi di trasporto.
Ma il DPR 177/2011 limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all’allegato IV, punto 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Inoltre il D.Lgs n. 272/1999 all’articolo 1, lettera e), prevede l’obbligo di “adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio” tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi.
Per cui, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni “di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., si esclude l’applicabilità del DPR n. 177/2011 nell’ambito delle lavorazioni disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.
Scarica il testo dell’Interpello n. 10/2015: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%2010-2015.pdf
Scarica il testo del DPR 177/2011:
Safety Focus – Anno II – Numero 19 – 17 Novembre 2015