Impianti di riscaldamento, Verifiche secondo l’All. VII del D.Lgs 81/2008

Impianti di riscaldamento, Verifiche secondo l’All. VII del D.Lgs 81/2008

 

di Mario STIGLIANO

Safety_FocusGli impianti di riscaldameno nei luoghi di lavoro sono soggetti a verifiche?

L’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al comma 4 cita: “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro: siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare [….]. Inoltre, il datore di lavoro deve fare in modo che siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.

 

Anche per gli impianti di riscaldamento, la conformità a queste disposizioni viene accertata nella prima verifica operata dall’INAIL territorialmente competente che, in quella circostanza, assegna all’attrezzatura un numero di matricola e che successivamente eseguirà le visite periodiche.

 

L’art.o 71 prevede, fra l’altro, che “le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a un controllo iniziale” (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio). “I risultati dei controlli … devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza” ed il datore di lavoro “sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’all. VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato”.

 

Per la prima verifica, come sopra indicato, il datore di lavoro si avvale dell’INAIL che provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/02 e s.m.i..

 

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati (presenti nell’ elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche).

 

Per le verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

 

Per le attrezzature individuate nell’all. VII del D.Lgs. 81/08 come “Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW”, sono previste verifiche periodiche ogni 5 anni.

 

Safety Focus – Anno II – Numero 02 – 29 Gennaio 2015