di Federica Palmieri
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla possibilità di utilizzo delle macchine operatrici a titolo di locazione senza conducente ha emanato la nota 11483 del 13/05/2015, con la quale ha chiarito gli aspetti sull’utilizzo delle macchine operatrici a titolo di locazione senza conducente.
Le macchine operatrici, definite all’art. 58 del Codice della Strada, sono macchine destinate ad operare su strada o nei cantieri si dividono in semoventi (motrici) e trainate (rimorchi) e possono essere eventualmente equipaggiate con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada sia per il proprio trasferimento sia per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere essendo in questo caso, ovviamente, provviste di targa e carta di circolazione.
Per quanto riguarda la circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
- macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie (spanditrici di sabbia e simili);
- veicolo destinati alla movimentazione di cose (carrelli).
Ai fini dell’immatricolazione, la Circolare ricorda che l’art. 298 reg. es, dopo aver ribadito il principio generale, contenuto nell’art. 114, comma 2 del Codice della Strada, secondo il quale le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada, devono essere immatricolate a nome di colui che si dichiari proprietario, prevede che il proprietario indichi nella domanda di immatricolazione sia i propri dati anagrafici e di residenza sia “i dati completi dell’impresa alla quale è affidata l’utilizzazione della macchina operatrice”.
Pertanto, chiunque può essere proprietario della macchina operatrice e il proprietario può affidare a terzi l’utilizzo del veicolo; quest’ultima situazione può però avvenire esclusivamente in caso in cui l’utilizzatore è un’impresa.
Resta ovvio che per poter affidare a terzi l’utilizzazione di una macchina operatrice a titolo di noleggio, il proprietario deve necessariamente essere un’impresa esercente attività di locazione senza conducente.
Tuttavia, basandosi sul Codice della Strada che limita l’applicabilità delle sue norme alla circolazione sulle strade e che definisce il concetto di strada, come “area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”, non sono da considerarsi strada quelle aree destinate all’uso esclusivamente privato a prescindere dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata (strade degli stabilimenti industriali) o usate da una ristretta collettività di persone aventi particolare titolo di legittimazione per transitarvi (dipendenti ecc.).
Va ricordato inoltre che l’art. 298, comma 3, esclude l’obbligo di indicare i dati dell’utilizzatore nel caso di:
- macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore a trazione avente potenza non superiore a 50 kW;
- macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili;
- macchine operatrici destinate alla finitura e al trattamento dei manti stradali;
- macchine operatrici trainate.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI – Circolare. n. 11483 del 13 Maggio 2015
http://www.confartigianatotrasp.it/mercicontoterzi/documentiUpload/MACCHINEOPERATRICI.PDF
Safety Focus – Anno II – Numero 08 – 4 Giugno 2015