Il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione

di Federica PALMIERI

Il 27 settembre 2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226, il decreto del Ministero del Lavoro 25 maggio 2016, n. 183 che detta le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e che entrerà in vigore il prossimo 12 ottobre 2016.

Il SINP è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). Allo sviluppo del sistema hanno concorso anche gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

L’ INAIL riveste un ruolo fondamentale in quanto garantirà la gestione tecnica ed informatica del SINP e sarà titolare del trattamento dei dati (ex art. 8, comma 3, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Il fine è quello di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Il Decreto definisce:

  • il funzionamento del SINP;
  • i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
  • i dati del SINP e i relativi standard;
  • le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
  • le regole per il trattamento dei dati nell’ambito del SINP;
  • le misure di sicurezza e le responsabilità nell’ambito del SINP.

Importante è soffermarsi sui dati contenuti nel SINP, che riguardano:

  • il quadro produttivo ed occupazionale;
  • il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
  • il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
  • il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
  • il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
  • i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.

Per lo svolgimento dell’attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da:

  • due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • un rappresentante del Ministero della salute;
  • un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
  • un rappresentante del Ministero dell’interno;
  • un rappresentante del Ministero della difesa;
  • un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • due rappresentanti dell’INAIL;
  • sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

DECRETO  25 maggio 2016, n. 183 – Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP,  nonchè le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=5DHrwB8sKgo1bhNgVy5dXw__.ntc-as3-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-27&atto.codiceRedazionale=16G00196&elenco30giorni=false

 

Safety Focus – Anno III – Numero 12 – 3 Ottobre 2016