di Federica PALMIERI
Il 27 settembre 2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226, il decreto del Ministero del Lavoro 25 maggio 2016, n. 183 che detta le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e che entrerà in vigore il prossimo 12 ottobre 2016.
Il SINP è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). Allo sviluppo del sistema hanno concorso anche gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
L’ INAIL riveste un ruolo fondamentale in quanto garantirà la gestione tecnica ed informatica del SINP e sarà titolare del trattamento dei dati (ex art. 8, comma 3, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
Il fine è quello di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Il Decreto definisce:
- il funzionamento del SINP;
- i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
- i dati del SINP e i relativi standard;
- le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
- le regole per il trattamento dei dati nell’ambito del SINP;
- le misure di sicurezza e le responsabilità nell’ambito del SINP.
Importante è soffermarsi sui dati contenuti nel SINP, che riguardano:
- il quadro produttivo ed occupazionale;
- il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
- il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
- il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
- i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.
Per lo svolgimento dell’attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da:
- due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- un rappresentante del Ministero della salute;
- un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- un rappresentante del Ministero dell’interno;
- un rappresentante del Ministero della difesa;
- un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
- due rappresentanti dell’INAIL;
- sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
DECRETO 25 maggio 2016, n. 183 – Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonchè le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Safety Focus – Anno III – Numero 12 – 3 Ottobre 2016