Il Direttore dei Lavori risarcisce l’infortunio del lavoratore solo se si è ingerito nell’organizzazione del cantiere

di Silvia NUTINI e Alessia BOLDRINI

 

Con la sentenza del 17/06/2015 n. 29792, la Corte di Cassazione Sezione Penale ha sancito un importante principio concernente la distribuzione della responsabilità in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro nei cantieri.

Il direttore dei lavori veniva tratto a giudizio per il reato di omicidio colposo nei confronti di un lavoratore assunto irregolarmente nel cantiere, deceduto a seguito della caduta di un montacarichi precipitato sul dipendente. Condannato, proponeva appello ed il giudice di secondo grado dichiarava il non doversi procedere perché il reato era prescritto. Tuttavia, il giudicante individuava profili di colpa nell’imputato e confermava le statuizioni civili della sentenza penale di primo grado; infatti egli, nella sua qualità di direttore dei lavori, avrebbe rivestito una posizione di garanzia e con colpa avrebbe omesso di fare osservare la normativa antinfortunistica al lavoratore perito.

Ha fatto ricorso il direttore dei lavori, lamentando la lacunosità della motivazione della sentenza di secondo grado che non aveva motivato sufficientemente la colpa ascrittagli, “essendosi soffermato sulla posizione di garanzia dallo stesso rivestita e su una situazione di estremo disordine del cantiere, al quale avrebbe contribuito in modo ineludibile l’inerzia dell’imputato”.

Invece la giurisprudenza consolidata della Cassazione, richiamata dalla sentenza n. 29792/15, ha escluso che la qualifica di direttore dei lavori comporti automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo il direttore limitarsi alla mera sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto. La lettera della legge (in particolare gli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008) stabilisce infatti che i destinatari delle norme sulla prevenzione degli infortuni siano il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, mentre il direttore dei lavori deve solo vigilare sulla corretta e fedele esecuzione del capitolato di appalto.

Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere o l’esercizio di tali funzioni”. Nel caso in analisi, la Corte d’Appello aveva affermato, senza i necessari riscontri, che il direttore era venuto meno ai doveri fondamentali gravanti sul proprio ruolo, omettendo di vigilare ed esercitare un efficace controllo per il rispetto delle disposizioni impartite.

Pertanto la Cassazione annullava con rinvio al giudice civile competente per la valutazione circa le statuizioni sul risarcimento del danno.

 

Safety Focus – Anno II – Numero 17 – 17 Ottobre 2015