di Silvia Nutini, Alessia Boldrini
In materia di responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro dei dipendenti, il garante principale è sempre il Datore di Lavoro; tuttavia egli può delegare tale compito ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).
La delega di funzioni del D.L. non fa cessare automaticamente il dovere di garanzia in capo allo stesso: su di egli grava pur sempre l’obbligo di vigilanza sul delegato, per cui, in caso di infortunio per dolo o colpa del responsabile, il D.L. dovrà ben rispondere qualora abbia agito con culpa in vigilando (Cass. Pen., IV Sez., n. 9505/2013).
La delega per la sicurezza sul lavoro può essere oltremodo utile al D.L. al fine di meglio organizzare i compiti connessi alla gestione del rischio sul luogo di lavoro, specialmente nelle organizzazioni produttive medio/grandi. Inoltre, se opportunamente predisposta, tale delega sgrava il D.L. dalla responsabilità “quasi” oggettiva per gli infortuni, essendo il delegato responsabile in prima linea nel garantire la corretta gestione del rischio.
Quali sono allora i requisiti della delega? La delega ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro consente la distribuzione di funzioni all’interno dell’azienda complessa, a patto che risulti “da un atto scritto che abbia data certa, così da consentire la verifica dell’effettiva nomina e dello svolgimento di funzioni conferite anteriormente all’infortunio, e deve contenere l’accettazione del delegato.” (Cass. Pen., sez. IV, n. 15028/2014). Peraltro, la Suprema Corte ha stabilito anche che la firma apposta dopo la predisposizione dell’atto, comporti lo spostamento in avanti della data di delega (ossia alla data di apposizione della firma stessa).
Chiaramente il delegato dovrà possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica funzione delegata. Inoltre dovrà essere munito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo relativi alla funzione, nonchè della necessaria autonomia di spesa. Alla delega va data tempestiva pubblicità. È consentita una subdelega di funzioni ai sensi del comma 3bis, ma non è consentita una ulteriore subdelega delle stesse. Attenzione: il datore non potrà delegare la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento relativo, nonché il potere di designare la figura di cui all’art 31 (RSPP).
In conclusione, la delega in materia di sicurezza non spoglia il datore di lavoro dell’obbligo di garantire il corretto e complessivo svolgimento dei propri compiti da parte del funzionario delegato; al che consegue un (cauto) esonero del datore dalla responsabilità penale in caso di infortuni dei dipendenti.
Safety Focus – Anno II – Numero 05 – 20 Aprile 2015