Il Datore di Lavoro deve custodire la documentazione attestante l’avvenuta formazione

Il Datore di Lavoro deve custodire la documentazione attestante l’avvenuta formazione

 

di Federica Palmieri

 

Safety_FocusSentenza 9 settembre 2014 n. 37312: la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte afferma che i datori di lavoro ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.81/08 e s.m.i. devono “ottemperare all’obbligo di formazione dei dipendenti e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione“.

L’evento: un datore di lavoro “è stato chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Belluno del reato ex art. 55 co. 5 lett. c), D.Lgs. 81/08, in relazione all’art. 37 co. 1 stesso decreto, perché, quale titolare della R. Srl non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta dall’infortunato E.V., con le specifiche misure prevenzionistiche, tipiche del settore boschivo.“

Il datore di lavoro, condannato dal Tribunale, ricorre in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi di ricorso, la “non necessità della prova scritta da parte del datore di lavoro della avvenuta formazione del lavoratore fino al 2011“.

La Cassazione rigetta il ricorso ed afferma la necessità che tale prova scritta venga fornita dal datore di lavoro.

A motivare la sentenza sono due aspetti:

1) ai sensi degli art. 37 e 55, comma 5, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i datori di lavoro sono tenuti ad ottemperare all’obbligo di formazione dei dipendenti e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione;

2) al punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, l’allegato A richiama implicitamente il D.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, disponendo che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Da quanto appena descritto ne deriva che il datore di lavoro deve documentare di avere ottemperato all’obbligo in questione, compilando un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima.

Safety Focus – Anno I – Numero 04 – 29 Novembre 2014