di Federica PALMIERI
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra.
Il D.P.R. n. 146/2018 entrato in vigore il 24 gennaio 2019 definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) 517/2014:
- Disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione Europea.
- Individua le autorità competenti (Ministero dell’Ambiente che si avvale poi dell’ISPRA), gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione (previa designazione da parte del Ministero dell’ambiente delle persone fisiche e delle imprese e per la certificazione degli organismi di attestazione, le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri.
- Disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime.
- Disciplina l’adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012, ed in particolare le procedure per:
- l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione;
- la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
- la certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone;
- la certificazione, l’attestazione e l’iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
- il rilascio di esenzioni e deroghe all’obbligo di certificazione per le persone fisiche;
- il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro.
- Disciplina la costituzione e la gestione di una Banca Dati, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
- Disciplina l’individuazione di sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 20, del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
- Disciplina l’etichettatura delle apparecchiature ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (UE) n.517/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 (si richiede per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per le etichette dei gas fluorurati a effetto serra, la redazione anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068).
DPR n. 146/2018: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/09/19G00001/sg
Safety Focus – Anno VI – Numero 1 – 27 Gennaio 2019