di Mario STIGLIANO
Pubblicato nel BUR n. 42 della regione Friuli Venezia Giulia, la Legge Regionale 16 ottobre 2015, n. 24 recante “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto“, in attuazione al D.Lgs 81/08.
Le disposizioni relative entreranno in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione, ovvero il 21 aprile 2016.
La Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 – Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto – è così strutturata:
- 1 finalità
- 2 definizioni
- 3 ambito di applicazione
- 4 criteri generali
- 5 adempimenti
- 6 elaborato tecnico della copertura
- 7 sanzioni
- 8 attività di formazione e informazione
- 9 modifiche all’articolo 51 della legge regionale 19/2009
- 10 disposizioni transitorie e finali
- 11 entrata in vigore
- Allegato A
I provvedimenti riguardano la prevenzione e la protezione, le misure preventive e protettive necessarie nella progettazione, realizzazione di interventi edilizi, “al fine di garantire il transito, l’accesso e l’esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l’installazione di impianti in condizioni di sicurezza”.
La legge riporta nell’allegato A le misure preventive per la progettazione e la realizzazione e riporta poi in dettaglio la descrizione di come su di essa verranno adattati gli adempimenti previsti per tutti i soggetti coinvolti nelle opere in oggetto. A partire dall’elaborato tecnico di copertura.
L’ elaborato tecnico è costituto da:
- relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l’ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall’alto, per il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto deve tenere in considerazione, tra l’altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;
- planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;
- documentazione attestante l’idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;
- certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;
- dichiarazione dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore, relazione tecnica di progetto di cui al punto 1, planimetria della copertura con particolare evidenza del percorso e documentazione attestante l’idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;
- manuale d’uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;
- programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati”.
La legge non si applica ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore, sono già stati depositate richieste, segnalazioni, comunicazioni.
Scarica la L.R. Friuli Venezia Giulia: http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2015&legge=24
Safety Focus – Anno II – Numero 20 – 2 Dicembre 2015