di Mario STIGLIANO
La nota prot. n. 37/0009483/MA007-A001 del 8 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fa chiarezza sulle eventuali interpretazioni relative al comma 12 dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 relative alla collaborazione tra Datore di Lavoro ed Organismi per l’erogazione della formazione dei lavoratori.
Secondo detto comma 12 il Datore di Lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi, costituiti da una o più associazioni rappresentative del comparto produttivo e nel territorio in ci si svolge l’attività dell’azienda. Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 tale “collaborazione” non impone necessariamente al Datore di Lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici, quanto piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere un’attività formativa.
Inoltre, la nota si sofferma sull’assenza di sanzioni per la mancata osservanza da parte del Datore di Lavoro di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 37.
“Alcuni Uffici – evidenzia la nota del Ministero – tuttavia, applicano all’ipotesi di formazione impartita dal Datore di Lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la violazione dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs 81/2008 ritenendo la formazione non sufficientemente ed adeguata. Tuttavia, si ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Di conseguenza, laddove un Datore di Lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 D.Lgs 81/2008, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”.
Tale nota chiarisce definitivamente gli aspetti relativi alla collaborazione con gli Organismi Paritetici, dando il giusto peso alla formazione erogata dal Datore di Lavoro, piuttosto che alle formalità di comunicazioni.
Safety Focus – Anno II – Numero 09 – 19 Giugno 2015