Formatori in materia di sicurezza sul lavoro: nuovi chiarimenti

Formatori in materia di sicurezza sul lavoro: nuovi chiarimenti

 

di Federica Palmieri

 

Safety_FocusIl Decreto 6 Marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014, definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente che intenda effettuare corsi di formazione per la sicurezza.

Primo requisito richiesto è sicuramento il diploma di scuola superiore, il Decreto oltre questo individua 6 criteri che vanno a combinare esperienza, competenza  e capacità didattica del docente.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato quesiti in merito alla corretta interpretazione del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, al fine di sapere se:

Primo quesito: Il Consulente del lavoro che abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Secondo quesito: Il consulente che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti è in possesso del criterio n. 5 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n. 21 del 6 ottobre 2014 è intervenuto in risposta ai suddetti quesiti:

Risposta al primo quesito : il quarto criterio prevede la necessità di aver sia frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto sia di avere una esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica di almeno 18 mesi, più una delle seguenti specifiche (didattica):

– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione ali ‘insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Di conseguenza, chiunque, in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi- per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro- del criterio n. 4 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi “attività lavorativa o professionale” coerente con l’ area tematica di docenza. La formula usata dal decreto indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse. Inoltre, a tali requisiti l’aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza … ) indicate specificamente.

Risposta al secondo quesito: La necessità di aver svolto attività professionale coerente con l’area tematica e non episodica si applica anche al criterio n.5 che prevede una esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):

– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Quindi, chiunque intenda avvalersi del quinto criterio di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni “esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area /tematica oggetto di docenza “. A tale requisito, occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza … ) individuate dalla norma.

Si puntualizza inoltre che non è sufficiente l’autocertificazione di tali attività ma è richiesta idonea documentazione (rilasciata ad esempio da parte del datore di lavoro) che attesti l’effettivo esercizio professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

RIFERIMENTI:

INTERPELLO N. 21/2014

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2021-2014.pdf

 

DECRETO INTERMINISTERIALE 6 MARZO 2013

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/DI_06032013.pdf

 

 

Safety Focus – Anno I – Numero 01 – 15 Ottobre 2014