Chiarimenti sulla dotazione di estintori su autobus turistici e scuolabus

di Federica Palmieri

 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha inviato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza una comunicazione in risposta ad un quesito formulato in merito alla dotazione di estintori su autobus turistici e scuolabus.

Dobbiamo ricordare che il D. M. 18 aprile 1977 del Ministero dei Trasporti, al punto 5.5.8 dell’Allegato tecnico specifica le previsioni degli estintori e delle cassette di primo soccorso da porre in dotazione sui veicoli adibiti al trasporto delle persone, quali autobus turistici e scuolabus.

Il suddetto punto, in base alle conoscenze all’epoca della stesura del Decreto, indicava due tipologie di estintori:

  • a schiuma da 5 lt,
  • ad anidride carbonica da 2 kg.

Con protocollo Dipvvf DCPREV.REGISTRO UFFICIALE U.0015327.14-11-2017, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una comunicazione che chiarisce la dotazione dei presidi antincendio su detti mezzi di trasporto, in particolare:

  • gli estintori a polvere NON possono essere ubicati in autobus turistici e scuolabus;
  • autobus turistici o scuolabus fino a 30 posti: almeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d’acqua compresi gli estintori a schiuma, omologato o un estintore con carica nominale non inferiore a 2 kg ad anidride carbonica (CO2) omologato;
  • autobus turistici o scuolabus oltre 30 posti: almeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d’acqua compresi gli estintori a schiuma, omologato o due estintori con carica nominale non inferiore a 2 kg ad anidride carbonica (CO2) omologato.

 

Safety Focus – Anno IV – Numero 11 – 20 Dicembre 2017