DVR e Covid-19, il DPCM 10 aprile 2020 fa chiarezza

di Mario STIGLIANO

 

Dall’inizio dell’emergenza nazionale sanitaria nuovo Coronavirus (Covid-19), uno dei principali dubbi dei Datori di Lavoro e dei RSPP è stato quello relativo all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

Partendo dall’analisi del comma 1 lett. a) dell’art. 17 c. 1 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro di “valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28”.

Tutti i rischi, anche quello legato al virus Covid-19?

Il Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, ovvero qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

E’ necessario a questo punto classificare le attività lavorative relativamente all’esposizione al Covid-19 in:

  1. luoghi di lavoro in cui l’esposizione al Covid-19 è specifica, come ad esempio l’ambito sanitario;
  2. luoghi di lavoro in cui l’esposizione al Covid-19 è di tipo generico e non specifico dell’attività lavorativa, come ad esempio l’edilizia, i siti industriali, le attività commerciali …

 

Nel primo caso in cui il rischio è specifico dell’ambito lavorativo (ambito sanitario …) il Datore di Lavoro ha già valutato il rischio biologico e l’introduzione del nuovo agente biologico Sars-CoV-2 non cambiare fondamentalmente la valutazione in quanto le misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus sono idonee per le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. Risulta però opportuno verificare che la valutazione abbia previsto virus della stessa tipologia e con le stesse modalità di diffusione, in caso contrario va aggiornato il DVR.

 

Nel secondo caso in cui il Covid-19 è un rischio di tipo generico, ovvero quando il lavoratore è esposto all’agente biologico – indipendentemente dalla classe di appartenenza – nello stesso modo in cui lo è nella vita privata, indipendentemente dalla mansione il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR.

Ad esempio per la classica influenza invernale non aggiorniamo il DVR perché è un tipo di rischio non lavorativo, esclusivamente connesso alla presenza di altre persone nel luogo di lavoro e negli ambienti di vita in generale.

Nel caso di Covid-19, in cui è un rischio biologico di tipo generico – il Datore di Lavoro deve adottare tutte quelle misure atte a limitare e contenere la diffusione del virus.

 

Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” tra le parti sociali su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute.

Il Protocollo in maniera molto chiara indica in 13 punti le misure di prevenzione, protezione e organizzative da adottare nei luoghi di lavoro in questa fase di emergenza nazionale:

  1. Informazione
  2. Modalità di ingresso in azienda
  3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
  4. Pulizia e sanificazione in azienda
  5. Precauzioni igieniche personali
  6. Dispositivi di protezione individuale
  7. Gestione spazi comuni
  8. Organizzazione aziendale
  9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
  10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
  11. Gestione di una persona sintomatica in azienda
  12. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS
  13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Uno strumento operativo che in maniera guidata conduce tutte le aziende ad innalzare i livelli di sicurezza di tutti i lavoratori. Dal punto di vista documentale è necessario predisporre una procedura specifica che analizza i 13 punti del protocollo definendoli in maniera dettagliata per il proprio ambito di lavoro.

 

Il DPCM del 10 aprile 2020 chiarisce in maniera indiscutibile che nelle aziende in cui il rischio biologico è di tipo generico non è necessario aggiornare il DVR. Infatti, l’art. 2 c. 10 “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che per le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso del 14 marzo tra il Governo e le parti sociali.

 

Una scelta pienamente condivisa quella del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha indirizzato le aziende nel FARE sicurezza coinvolgendo i lavoratori e i RLS, riportando la Salute e Sicurezza sul lavoro ad essere il VALORE di vita e non un semplice adempimento burocratico.

 

Safety Focus – Anno VII – Numero 10 Speciale – 14 Aprile 2020