di Federica Palmieri
Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. all’art. 74 comma 1, definisce i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come: “Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Le categorie di classificazione dei DPI sono, invece, fissate dal D.Lgs 475/92 art. 4 in funzione della natura dei rischi. La categoria (prima, seconda e terza) aumenta con l’aumentare dei rischi a difesa dei quali il DPI è scelto.
I DPI di prima categoria sono “di progettazione semplice ma in grado di tutelare il lavoratore rispetto ai rischi di danni fisici di lieve entità”.
Appartengono a questa categoria i dispositivi di prevenzione da:
- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore di 50°C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni di carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari.
I DPI di Prima categoria sono i dispositivi per la protezione degli occhi, della testa, delle gambe e/o piedi , delle mani e delle braccia, gli indumenti di protezione.
A garantire il possesso dei requisiti di sicurezza e di conformità alle norme (art. 4 del DLgs 475/1992) di questi dispositivi, viene prescritta la marcatura CE, da apporre a cura del produttore (rappresentante Ue, o importatore) necessariamente prima dell’immissione del prodotto sul mercato.
Lo stesso produttore deve conservare (per almeno 10 anni) la dichiarazione di conformità CE (attestazione prevista dall’ art. 11 all. VI, del DLgs 475/1992) e la documentazione tecnica del prodotto, da esibire su richiesta delle autorità di controllo (Dogana, Guardia di Finanza, Camere di Commercio), ma anche delle associazioni di consumatori.
Un ulteriore adempimento che grava sul produttore è l’elaborazione della nota informativa, nel quale vanno riportate, fra l’altro, le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione, gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati, la data o il termine di scadenza dei Dpi o di alcuni dei loro componenti.
Se i DPI sono sprovvisti della marcatura CE e dell’informativa non possono quindi essere immessi sul mercato e lo stesso distributore deve verificarne la presenza, insieme agli identificativi del produttore (e dell’importatore), in modo da consentire la tracciabilità del prodotto (Decisione 768/2008/CE del 9 Luglio 2008).
Safety Focus – Anno II – Numero 05 – 20 Aprile 2015