di Marcello PADOVANO
Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin, in data 11 gennaio 2016, ha emanato un decreto contenente una modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita», il celebre Decreto Balduzzi per intendersi.
L’unico articolo di cui si compone tale provvedimento così statuisce: «Al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all’articolo 5, comma 5, le parole “30 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “36 mesi”».
Grazie a questa proroga, le società sportive dilettantistiche potranno disporre di ulteriori 6 mesi per il compimento di tutti gli adempimenti previsti nel Decreto Balduzzi in virtù dello slittamento del termine del 20 gennaio 2016 originariamente previsto al 20 luglio 2016.
Volendo entrare nel merito del provvedimento, ci si può legittimamente chiedere quali siano le ragioni che hanno spinto il Ministro a concedere 6 mesi di proroga.
La scelta del termine “concedere” non è casuale e la ragione va ricercata nel decreto medesimo, precisamente tra i CONSIDERATO che precedono il succitato art. 1 i quali portano la firma del Presidente del Coni e dell’Assessore della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, nella qualità di coordinatore degli interessi degli assessori allo Sport.
La richiesta di proroga è partita da loro, rispettivamente con nota del 2 novembre 2015 e del 20 gennaio 2016, portando all’attenzione del dicastero le «specificità delle attività sportive esercitate a livello dilettantistico» e l’impossibilità, entro la data prevista, di completate a livello nazionale le attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa l’utilizzo in sicurezza dei defibrillatori semiautomatici.
La ratio del decreto, pertanto, non è tanto quella di permettere alle società dilettantistiche, singolarmente o in associazione tra loro, di acquistare il dispositivo, quanto di assicurare sull’intero territorio nazionale uniformità di formazione e preparazione del personale addetto al loro utilizzo.
I riflessi di questa scelta da parte del Governo sono essenzialmente dilatori.
In assenza di proroga, infatti, a partire dal 20 gennaio ci si sarebbe verosimilmente trovati di fronte ad un fioccare di contenziosi nei confronti dei soggetti inadempienti (sia per quanto attiene alla disponibilità materiale del defibrillatore semiautomatico che alla carente e/o mancata formazione degli addetti) con richieste di risarcimento danni a causa della non ottemperanza al dettato normativo.
Tutto ciò, nell’approssimazione ad oggi regnante in quanto è lo stesso Decreto Balduzzi all’art. 5, VI c., a lasciare alla disponibilità delle società, singole o associate, e dei gestori di impianti sportivi la possibilità di stipulare accordi che definiscano anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione dei defibrillatori.
Senza considerare l’eventualità, nient’affatto remota, di incorrere in responsabilità di natura penale, in caso di morte dell’atleta, da accertarsi all’esito delle indagini.
Approfondimenti:
Decreto 11 gennaio 2016 – Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=53930
Decreto 24 aprile 2013 – Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=46584&articolo=1
Safety Focus – Anno III – Numero 2 – 2 Febbraio 2016