di Mario STIGLIANO
Il Decreto del Ministero della Difesa n. 82 dell’11 maggio 2015, pubblicato in G.U. il 26 giugno 2015, individua i criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 177/2012.
Il Decreto 82/2015 rende attuativo a 6 mesi dalla pubblicazione – il 26 dicembre 2015 – la Legge n. 177 del 1 ottobre 2012 contenente “Modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”.
Per i cantieri temporanei e/o mobili interessati da attività di scavo dal 26 dicembre 2015 sarà obbligatoria la valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi sia per i coordinatori – con il Piano di Sicurezza e Coordinamento – che per le imprese che effettuano scavi e/o movimenti terra con il proprio Piano Operativo di Sicurezza.
Nel Regolamento sono riportate le seguenti definizioni:
- ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici;
- ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondità, le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente;
- residuato bellico: l’ordigno esplosivo o parte di esso che è stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che è stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonché il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo;
- albo: l’elenco delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici riconosciute in possesso dei requisiti tecnico-economici per operare nel settore della bonifica preventiva e sistematica dei citati ordigni;
- imprese: le persone fi siche o giuridiche, o gli enti senza personalità giuridica, che svolgono professionalmente attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi;
- C.M.: bonifica terrestre di campi minati;
- bonifica terrestre: le attività connesse con la ricerca, l’individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti;
- bonifica subacquea: le attività connesse con la ricerca, l’individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare
L’iscrizione all’albo è condizione per l’esercizio dell’attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell’impresa.
L’attività di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti è assicurata esclusivamente da personale specializzato delle Forze Armate.
Le categorie di iscrizione all’albo sono:
- bonifica terrestre (B.TER);
- bonifica subacquea (B.SUB);
- bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità.
Le classifiche sono stabilite secondo l’importo delle attività eseguibili:
- fino a 50.000 euro;
- fino a 250.000 euro;
- fino a 500.000 euro;
- fino a 1.000.000 euro;
- fino a 2.500.000 euro;
- fino a 4.000.000 euro;
- oltre 4.000.000 euro.
Per l’iscrizione le imprese dovranno rispettare i requisiti di ordine generale dell’art. 8 e quelli di ordine speciale dell’art. 9.
Safety Focus – Anno II – Numero 14 – 2 Settembre 2015