Datore di Lavoro, Capocantiere e RSPP rispondono per la morte del lavoratore per la loro posizione di garanzia
di Silvia Nutini, Alessia Boldrini
(Cass. IV Sez. pen., sent. n. 52455/2014)
La IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dei tre imputati C.L., B.S., D.R. condannati in primo grado a sei mesi dal Tribunale di La Spezia per omicidio colposo, per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di un operaio, perito nel taglio di un albero, sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Genova.
I tre imputati venivano tratti a giudizio rispettivamente nella qualità di Presidente del CdA (datore di lavoro), capocantiere della cooperativa subappaltatrice i lavori del taglio degli alberi ed infine Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e coordinatore de facto della sicurezza. A tutti veniva ascritta la responsabilità penale per omicidio colposo, a titolo di colpa generica e per colpa specifica per inosservanza delle norme di prevenzione, in particolare, per omessa predisposizione di misure di prevenzione, omessa vigilanza ed omessa informazione.
Tutti proponevano ricorso. In particolare, il presidente del CdA – datore di lavoro, asseriva che il giudice di primo grado avesse trascurato la delega di funzioni fatta in favore del RSPP e del capocantiere.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendo in materia applicabile l’art. 7 della L. 626/1994, laddove prevede che tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di promuovere il coordinamento dei lavoratori appartenenti a diverse società. Infatti, “allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia, non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi un tale ipotesi un concorso di cause ai sensi dell’art. 41 co. 1 c.p.” (Cass. Sez. IV pen., n. 1194/2014).
La Suprema Corte ha respinto anche il ricorso del capocantiere della ditta subappaltatrice, il quale sosteneva la mancanza di nesso di causalità tra la sua condotta ed il sinistro occorso al lavoratore anche alla luce della pronuncia di responsabilità del datore e del RSPP. Ciò in virtù del fatto che il capocantiere è obbligato a provvedere al coordinamento delle attività dei lavoratori, e pure in assenza di formale delega, deve assimilarsi al preposto del datore di lavoro e ne assume in concorso la qualità di garante.
Infine, circa la posizione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: la Cassazione ha confermato la ricostruzione del rapporto di subappalto tra l’azienda datrice di lavoro e il dipendente del Consorzio incaricato della sicurezza, con la conseguente applicazione al RSPP degli obblighi di controllo e rispetto in materia di misure antinfortunistiche, a prescindere dal fatto di non rivestire formalmente una posizione di garanzia. Infatti il RSPP ha l’obbligo di collaborare col datore di lavoro, e risponde ugualmente quale garante degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri (Cass. sez. IV pen., n. 49821/2012).
Un monito per il datore di lavoro: la giurisprudenza ha stabilito che le responsabilità penali del datore di lavoro sussistono anche nei casi di delega di queste a un subappaltatore. Quindi il datore di lavoro delegante non è più responsabile nel merito della gestione della sicurezza, ma è perseguibile se non sceglie persone competenti, fornisce loro strumenti operativi per la responsabilità conferita, vigila e interviene sul loro operato.
Safety Focus – Anno II – Numero 04 – 28 Febbraio 2015