di Mario STIGLIANO
Le proroghe del Decreto Balduzzi hanno fatto discutere notevolmente nei mesi scorsi sulla diffusione dei defibrillatori, ma la finalità principale è sempre stata quella di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale.
Il 28 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 26 giugno 2017 “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche” sottoscritto dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport al fine di chiarire alcuni aspetti interpretativi dell’Allegato E del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013.
L’obbligo di dotazione e impiego di DAE ed eventuali altri dispositivi salvavita si intende assolto dal parte della associazioni e società sportive dilettantistiche nei seguenti casi:
a) nel caso di utilizzo di un impianto sportivo avente carattere permanenti, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
Nell’art. 2 sono riportati gli “Obblighi”:
a) le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare, tramite i propri referenti la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso;
b) le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l’impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare sia presente la persona debitamente formata.
Nel caso di assenza di defibrillatore non è possibile svolgere l’attività sportiva.
Nell’Allegato A del Decreto sono riportate le attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio escluse dal campo di applicazione.
Scarica il Decreto: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/28/17A04597/sg
Safety Focus – Anno IV – Numero 05 – 3 Luglio 2017