di Irene SCALINCI
Il 14 e il 19 marzo è stato siglato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione dei virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, il primo generale per tutte le attività lavorative ed il secondo specifico per i cantieri.
Il protocollo contiene le indicazioni per le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anticontagio richiesti dagli attuali D.P.C.M. sull’emergenza nazionale sanitaria nuovo Coronavirus (Covid-19).
Il Ministero della Salute ha indicato i seguenti sintomi da Covid-19:
- febbre maggiore di 37,5 °C;
- tosse secca;
- stanchezza.
Il rilevamento della temperatura corporea, dunque, rientra tra le misure di prevenzione atte a garantire il contenimento della diffusione da COVID-19 nei luoghi di lavoro.
E’ importante evidenziare come sia una scelta del Datore di Lavoro effettuarli e non un obbligo, mentre nei cantieri è obbligatorio.
Per il personale sottoposto al controllo della temperatura corporea in caso di superamento della soglia dei 37. 5 °C si deve:
- comunicare al Datore di Lavoro il superamento;
- isolare il lavoratore dagli altri presenti in azienda;
- attuare le misure necessarie in caso sospetto;
- informare il medico curante del lavoratore;
- trasferire il lavoratore nella propria residenza.
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce trattamento dei dati particolari dell’interessato pertanto dovrà avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente (Reg. EU 2016/679). Per tale ragione non vanno registrate le misurazioni effettuate a meno di caso sospetto ai fini della documentazione della ragione del mancato ingresso ai locali aziendali. I dati trattati non possono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19).
Safety Focus – Anno VII – Numero 10 Speciale – 14 Aprile 2020