di Federica PALMIERI
Il 7 luglio si è tenuta la Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, che ha approvato il nuovo Accordo – tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano – sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.81/2008.
La necessità di procedere ad una revisione dei contenuti del vecchio Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 è dato dalla situazione normativa in materia, capovolta a seguito della entrata in vigore del D.Lgs 81/08 e della successiva emanazione degli accordi o dei provvedimenti in tema di formazione previsti dal medesimo decreto (accordo formazione lavoratori ex art. 37, accordo formazione datori di lavoro ex art. 34, accordo formazione uso attrezzature ex art. 73, comma 5, definizione dei requisiti del formatore a cura della Commissione Consultiva permanente, recepito nel corrispondente D.I. 6 marzo 2013).
Ma, il nuovo Accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 D.Lgs 81/08) relativamente alla formazione in modalità e-learning e precisa che i corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal presente accordo. In relazione a quanto previsto all’art. 32, comma 1, lettere c) e d), del D.L. 69/13, nel testo di cui alla legge di conversione (legge 98/13), l’Accordo reca – in Allegato III – la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro. Infine, in attesa della completa attuazione ad opera delle Regioni delle disposizioni di cui al D.Lgs 276/03 relative al “libretto formativo del cittadino”, l’Accordo individua – in allegato IV – un modello utile alla tenuta della documentazione relativa all’avvenuta formazione. Ciò allo scopo di favorire la corretta tenuta della documentazione stessa e, al contempo, permettere che, in caso di mutamento di lavoro, il datore di lavoro possa avere rapidamente contezza della formazione già effettuata dal soggetto.
Quali sono le principali novità del nuovo Accordo?
Le riassumiamo facendo nostre le informazioni riportate nell’Accordo.
Rivisitazione percorso formativo ASPP/RSPP
Disposizioni in materia di formazione
Allegati
Non disponibile il testo ufficiale in quanto non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si attenderà la sua effettiva entrata in vigore dopo il “vacatio legis” (periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione della legge stessa e la rispettiva applicazione, normalmente quantificabile in 15 giorni).
Scarica il testo dell’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016: SCARICA
Safety Focus – Anno III – Numero 9 – 15 Luglio 2016