di Federica Palmieri
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli con la quale il legale rappresentante di una impresa edile, era stato dichiarato colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di un suo lavoratore per negligenza, imperizia ed imprudenza nonché nell’inosservanza di normativa antinfortunistica.
In particolare, all’imputato era stato contestato di non avere predisposto né messo a disposizione dei dipendenti per l’esecuzione dei lavori nel cantiere, una adeguata impalcatura, e per avere comunque consentito che per tali lavori venisse utilizzato un ponteggio privo dei requisiti di sicurezza, oltre che per avere adibito e, comunque, consentito che il dipendente in questione fosse adibito all’esecuzione di lavori in altezza senza tenere conto del suo stato di salute di soggetto diabetico inidoneo a lavori in altezza, nonostante l’inidoneità a dette mansioni e l’espresso divieto in tal senso formulati dal medico competente.
I giudici hanno ritenuto che il lavoratore non poteva essere adibito a lavori in altezza in quanto affetto da diabete mellito; l’imputato aveva ricevuto raccomandazioni in tal senso dal medico competente, posto che la malattia da cui il lavoratore era affetto può comportare una perdita di conoscenza e, conseguentemente, una perdita di equilibrio qualora chi ne sia affetto si trovi ad eseguire il lavoro in altezza e compia, per di più, uno sforzo in tale situazione.
Ricordiamo che il medico competente esprime un giudizio di idoneità che ha pieno valore medico legale ed il datore di lavoro è tenuto ad applicare. Viceversa non applicare il contenuto del giudizio di idoneità è controproducente per tutti.
L’ Art. 18, comma 1, lettera c del D.Lgs 81/08 e s.m.i. infatti afferma : ’’Il datore di lavoro ed i dirigenti preposti, devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza’’.
All’ Art. 42 dello stesso Decreto possiamo leggere che: ‘’Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di cui all’art. 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza’’.
La sanzione penale secondo quanto indicato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in caso di inadempienza è regolata dall’art. 55, comma 5, lettera c: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Safety Focus – Anno II – Numero 06 – 20 Aprile 2015