di Franco Mugliari
E’ un paradosso affermare che è l’agricoltura il settore in cui l’unica cosa che non si coltiva è proprio la “cultura della sicurezza” sul lavoro? Niente affatto.
Mentre l’Osservatorio indipendente sugli infortuni sul lavoro di Bologna denuncia che siamo arrivati all’incredibile numero di 102 morti schiacciati dal trattore dall’inizio dell’anno, e ancora non si è spenta l’eco dei 3 raccoglitori morti per un colpo di calore qualche settimana fa, Ambiente-Lavoro di Bologna (14-16 ottobre) si prepara ad ospitare il 16° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’organizzazione (tra gli innumerevoli altri) di un convegno di studio e approfondimento dal titolo “La sicurezza in agricoltura”.
In continuo aumento sono anche le malattie professionali e ci si domanda cosa si aspetta per vietare l’uso del glisofato, diserbante impiegato dagli agricoltori, dopo che la IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) lo ha indicato come «probabile cancerogeno».
Quindi da discutere ce n’è.
Visto che l’agricoltura è uno dei settori lavorativi a maggior rischio per i lavoratori a causa di numerosi fattori (macchine agricole, ambiente di lavoro, utilizzo di sostanze chimiche, presenza di animali e stagionalità della manodopera), proprio per migliorare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del comparto agricolo è stato recentemente approvato, dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome, il nuovo Piano nazionale di prevenzione in agricoltura che si sofferma in particolare sulle problematiche delle piccole aziende del comparto agricolo e sull’importanza della formazione di tutti gli operatori.
Ma la notizia di oggi è un’altra.
Nello scenario terrificante che ho appena presentato, ecco che sta per essere emanato un “ulteriore decreto” per semplificare la “vita” agli agricoltori (o facilitarne morte e malattia?) rispetto agli adempimenti relativi a salute e sicurezza.
Il decreto in questione, una volta approvato, andrà ad abrogare il decreto interministeriale del 27 marzo 2013 contenente «Semplificazioni in materia di informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo».
Ma, mentre il decreto del 2013 è stato emanato in attuazione del comma 13 dell’art. 3 del T.U., il nuovo decreto andrà a regolamentare anche il co. 13 – ter dell’art. 3. La differenza?
Il decreto in vigore |
Il nuovo decreto |
“il decreto trova applicazione limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali” |
“il decreto potrà trovare applicazione nelle imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali”
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Scompare il limite delle 50 giornate/anno.
Il nuovo decreto troverà applicazione in tutte le imprese agricole e per tutti i lavoratori stagionali anche per quelli che operano per mesi in agricoltura.
Nei contenuti il nuovo decreto ricalca quello attualmente in vigore (peraltro applicabile solo nei limiti dei 50 gg/annui) con l’ulteriore semplificazione dettata per la redazione del documento di valutazione dei rischi.
DVR a crocette
Per il documento di valutazione di rischi viene proposto in allegato, un modello “a crocette” o poco di più.
Libretti a gogò
Per la formazione e l’informazione, la semplice consegna di “appositi documenti” (cioè di un libretto ndr) “certificati dalle ASL o dagli organismi paritetici”, costituisce adempimento degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37. Per amor di verità tocca precisare che tale formazione è limitata alle lavorazioni generiche e che non richiedono specifici requisiti professionali. Ma il “colpo di calore” per un raccoglitore di pomodori come verrà considerato? E la caduta da una scala a pioli utilizzata per la raccolta delle mele? Ovviamente chi guida il trattore, stagionale o no, dovrà essere in possesso di un’abilitazione specifica. Per i lavoratori provenienti da altri Paesi il libretto dovrà essere redatto in una lingua comprensibile.
Sorveglianza sanitaria
Quando prevista, la visita medica potrà essere effettuata presso il medico competente o presso il dipartimento prevenzione delle ASL. Avrà validità biennale e consentirà al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole, per lavorazioni che presentino i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. Enti bilaterali e organismi paritetici potranno stipulare convenzioni con i medici competenti. Ah, dimenticavo: il medico del lavoro non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro. Vorrete mica che si sporchi le scarpe, vero?
E infine…
L’art. 5 del nuovo decreto prevede la costituzione di una commissione per la valutazione degli “strumenti di supporto” (dvr a crocette e libretti) e per il monitoraggio sull’applicazione del nuovo decreto.
Ne sentivamo la mancanza.
Gli articoli di Franco Mugliari sono presenti anche sul blog: http://muglialafuria.blogspot.it/
Safety Focus – Anno II – Numero 16 – 2 Ottobre 2015