CEI 11-27:2014 Valutazione delle distanze
di Mario STIGLIANO
La CEI 11:27 nella IV edizione del 2014 considera le attività connesse al transito veicolare e le persone che non svolgono lavori, come il transito pedonale, classificate come “lavori in vicinanza (lavori non elettrici)”.
I limiti definiti per i lavori non elettrici sono a favore della sicurezza, perché basati sull’altezza minima da terra delle linee elettriche secondo il D.M. 21/03/1988 con riferimento al punto più basso dei conduttori nudi:
- 4,00 per linee in Bassa e Media tensione (≤ 35 kV);
- 3,00 per linee in Alta tensione (> 35 kV).
Se il Datore di Lavoro ha necessità di superare queste altezze da terra è necessario predisporre un documento di valutazione delle distanze e delle altre condizioni di sicurezza, rivolgendosi ad un PES o un professionista esperto secondo gli Allegati C, D ed E della CEI 11:27.
I contenuti minimi del documento di valutazione delle distanze sono riportati nell’Allegato E:
- Azienda, Ubicazione, Tipo di lavori da effettuare;
- Tipologia dell’impianto o linea elettrica che genera il rischio elettrico con individuazione dell’area di lavoro e della distanza;
- Disposizioni organizzative e procedurali da adottare;
- Generalità e professionalità del redattore del documento.
Un documento di fondamentale importanza per la valutazione del rischio elettrico che deve essere soggetto a revisioni nel caso di cantieri o azienda agricole in cui il piano stradale può subire variazioni di quota per esigenze lavorative.
Safety Focus – Anno II – Numero 03 – 13 Febbraio 2015