Art. 98 un vuoto da sanare per i Tecnici della Prevenzione nell’ambito dei cantieri in Titolo IV

Art. 98 un vuoto da sanare per i Tecnici della Prevenzione nell’ambito dei cantieri in Titolo IV

 

di Federica PALMIERI

 

Safety_FocusIl Coordinamento Nazionale dei Tecnici della Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro – UGL Sanità, promuove la petizione affinché il Ministero del Lavoro della Repubblica Italiana presenti una modifica all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 s.m.i., che sancisce i requisiti professionali per svolgere il ruolo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili.

Secondo il Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58 – “Regolamento concernente l’individuazione della figura e il relativo profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” all’articolo 1, […]il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro […].

La definizione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e le loro attribuzioni, la troviamo, invece, nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al Titolo IV, Capo I, artt. 89, 91 e 92:

 

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, […] che:

  • redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica [..].

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, [..] che:

  • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni (alle prescrizioni del piano) e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

Diversi diplomi tecnici e lauree sono individuati come requisiti professionali dall’art. 98 per lo svolgimento del ruolo di CSP-CSE ad eccezione di quello in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

 

Come si può chiaramente osservare, il CSP-CSE si occupa di coordinare, verificare ed assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro (in cantieri temporanei o mobili), ma non è anche quanto descritto nelle definizione stessa della professione del tecnico della prevenzione?

 

Accertato, inoltre, che i Tecnici della Prevenzione operatori delle Aziende Sanitarie Locali, che svolgono attività ispettive nei cantieri temporali e mobili, hanno le competenze professionali per verificare l’operato dei Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione, si ritiene che i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro posseggano i requisiti professionali per svolgere tale ruolo.

 

Un vuoto normativo facilmente risolvibile per garantire ai Tecnici della Prevenzione di operare a 360° con il D.Lgs 81/2008.

 

Link della petizione promossa dal Coordinamento dei Tecnici della Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro: http://firmiamo.it/per-i-tecnici-della-prevenzione-coordinatori-in-cantiere-1#petition

 

Safety Focus – Anno I – Numero 03 – 14 Novembre 2014