di Federica PALMIERI
Le imprese familiari che operano nei cantieri, devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 D.lgs 81/08 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008?
È questo il chiarimento richiesto dal Coordinamento Nazionale dei Tecnici della Prevenzione (CNTDP) in merito alla corretta interpretazione dell’Art. 96 del D.Lgs 81/08 alla Commissione per gli Interpelli – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
È opportuno ricordare che l’articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti – al comma 1 cita:
“I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII;
- predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.
La Commissione, nella sua risposta, ricorda che l’art. 230 bis del Codice Civile prevede che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato […]”, e che l’art. 96 del D.Lgs 81/2008 prevede espressamente che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.
Ciò premesso la Commissione chiarisce che “ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all’art. 230 bis del codice civile, si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008” e che nel caso che si “trovino a operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell’art. 89, comma 1. lett. a) del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96”.
“Tale piano deve riportare tutti i punti dell’allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.”.
Commissione per gli interpelli – Interpello n. 3/2015 del 24 giugno 2015 – risposta al quesito relativo all’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%203-2015.pdf
Safety Focus – Anno II – Numero 10 – 4 Luglio 2015