Applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del D. Lgs 81/2008 ai POS

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro risponde al quesito posto dalla Federazione sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori per la Sicurezza (Federcoordinatori), in merito alle modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione.

 

Nel dettaglio, Federcoordinatori pone il quesito relativo a imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall’art. 28 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che obbliga il Datore di Lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Quindi Federcoordinatori chiede se tale principio possa essere applicato anche alla redazione dei POS.

 

La Commissione del Ministero del Lavoro premette che, il D.Lgs. 81/2008 art. 28 – Oggetto della Valutazione dei Rischi – al comma 3-bis, cita: “In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

 

La Commissione segnala anche il contenuto dell’art. 89, comma 1, lett. h), sempre del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che, al comma 1 lettera h, definisce il Piano Operativo di Sicurezza (POS):

“il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV”

 

Ricordati questi due articoli, la Commissione, afferma che il principio presente all’interno dell’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs 81/2008 s.m.i, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, “non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare ‘l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo […]’ (art. 92, co 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente”.

 

In conclusione è opportuno evidenziare che, “in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

 

 

Interpello 3/2016 – Applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del d. lgs. n. 81/2008 ai POS:

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-3-2016.pdf

 

Safety Focus – Anno III – Numero 6 – 27 Maggio 2016