Come previsto dall’art. 9, c. 1, della Legge n. 257/1992 le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica amianto devono inviare alle Regioni o Provincie autonome, nonché ai dipartimenti delle Aziende Sanitarie Locali entro fine febbraio la relazione periodica.
I contenuti sono i seguenti:
- i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica;
- le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti;
- le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
- le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.
Safety Focus – Anno VI – Numero 2 – 12 Febbraio 2019