di Federica PALMIERI
La Regione Marche avanza un’istanza di interpello alla Commissione Interpelli per conoscere il parere della Commissione in merito “all’aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l’annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza”.
La Commissione ricorda che l’art. 2, comma 2, del D.Lgs 81/08 prevede che “per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”.
La Commissione Interpelli afferma che l’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, al punto 2.6, stabilisce che “il riconoscimento dell’esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo”.
Viene poi citato il punto 2.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 5/10/2006 (che fornisce le linee guida interpretative dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006) il quale stabilisce che “in coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completalo entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, dì cui al successivo punto 3 (…)”.
Inoltre si riporta quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 (accordo relativo all’approvazione delle linee guida sulla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori e datore di lavoro/RSPP interpretativi degli Accordi del 21 dicembre 2011) all’ Allegato A: “si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività. Pertanto, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso”.
Quindi, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.
Interpello n. 15/2015: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%2015-2015.pdf
Accordo Stato-Regioni del 25 Luglio 2012: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037442_153%20%20csr%20punto%20%203.pdf
Safety Focus – Anno III – Numero 1 – 18 Gennaio 2016