di Federica PALMIERI
L’ 11 Gennaio 2017 scadono i termini per l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le regole stabilite dall’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per le seguenti figure:
- LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI: Aggiornamento della durata di minimo 6 ore per lavoratori, preposti e dirigenti con formazione già effettuata alla data del 11 gennaio 2012 (comprovata dal datore di lavoro) e fatta dopo il 11 Gennaio 2007 (anch’essa documentata e fatta nel rispetto nelle norme vigenti precedentemente all’Accordo).
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi e la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
L’aggiornamento dovrà riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativo,
- aggiornamenti tecnici sui rischi cui sono esposti i lavoratori,
- aggiornamento sulla gestione della sicurezza in azienda,
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Inoltre può essere organizzato e certificato dagli enti ai quali si è fatto riferimento per i datori di lavoro.
- DATORI DI LAVORO: Aggiornamento della durata di 6, 10 o 14 ore (la durata è in relazione al settore di rischio attività cui appartiene l’azienda – basso, medio, alto -) per Datori di Lavoro che rivestono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che abbiano effettuato una formazione (conforme al DM 16/01/1997) documentata successivamente al 01 Gennaio 1997.
L’aggiornamento può avvenire secondo le modalità di apprendimento e-learning.
I contenuti dell’aggiornamento comprendono i seguenti argomenti:
- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
I lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che abbiano svolto i corsi di formazione successivamente alla pubblicazione dell’accordo, il termine iniziale per il calcolo dell’aggiornamento quinquennale, va a coincidere con la data di effettivo completamento del percorso formativo.
Safety Focus – Anno III – Numero 15 – 20 Dicembre 2016