di Federica PALMIERI
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi “1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (…). 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere DATA CERTA […]”.
Per l’apposizione di una data che sia certa esistono varie metodologie per far sì che un documento risulti inoppugnabile dal punto di vista giuridico e formale.
I principali metodi attualmente riconosciuti come validi dalla normativa sono:
- timbro presso uffici postali;
- posta elettronica certificata (PEC);
- marca temporale.
Le novità riguardano proprio il primo punto citato, infatti, a partire dal 1 Aprile 2016 è stato eliminato dall’offerta di Poste Italiane, il servizio “Data Certa” fino ad allora effettuato dagli Uffici Postali e consistente nella apposizione del timbro di annullo su un francobollo per di mostrare la certezza dell’esistenza di “quel determinato documento a quella determinata data”.
È stato inoltre previsto il potere da parte degli uffici postali di rifiutare l’accoglimento della richiesta da parte dei cittadini dell’apposizione del timbro. Ogni cittadino, infatti, fino ad oggi poteva varcare la soglia dell’ufficio postale più vicino che provvedeva subito all’apposizione di un timbro, attestante la data, dopo che lo stesso richiedente aveva scritto sul documento la relativa dicitura per la richiesta seguita da data e firma.
Gli altri sistemi che garantiscono la certezza della data, invece sono ancora utilizzabili: il primo è sicuramente l’invio di una lettera tramite PEC, che garantisce anch’essa data certa. Alla PEC è riconosciuto, infatti, pieno valore legale poiché le ricevute possono essere usate come prove non solo dell’invio, ma anche della ricezione del contenuto del messaggio inviato.
In alternativa è anche possibile apporre la marca temporale su un documenti informatici, che può essere anche associata alla firma digitale. In tal modo si attribuisce ad un documento informatico una data in modo certo ed opponibile.
Safety Focus – Anno III – Numero 4 – 10 Aprile 2016